Legge Di Bilancio 2022: principali novità

Sintesi delle principali misure economiche e fiscali contenute nella Manovra.

È stato emanato in data 31.12.2021 sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), in vigore dall’1.1.2022.
La presente circolare ha lo scopo di sintetizzarvi le principali misure economiche e fiscali contenute nella Manovra.

Principali novità in materia fiscale

Viene prevista una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede:
  • la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR;
  • la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR;
  • la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro – 23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro – 25%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro – 35%;
  • oltre 50.000,00 euro – 43%.

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro – 23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro – 27%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro – 38%;
  • oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro – 41%;
  • oltre 75.000,00 euro – 43%.

Vengono modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:

  • ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
  • ai redditi derivanti da pensioni;
  • ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
  • agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d’impresa minore e ad alcuni redditi diversi.


Viene abrogata l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.

A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

  • attività commerciali;
  • rti e professioni.


Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l’imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).

Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP

Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i “piccoli” imprenditori che, in alternativa:

  • si avvalgano del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011;
  • siano privi di autonoma organizzazione (ex art. 2 del D.lgs. 446/97), secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (o, per i medici convenzionati con strutture ospedaliere, dall’art. 1 co. 1-bis del D.lgs. 446/97).

Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Credito d’imposta per i beni materiali “4.0”

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Credito d’imposta per i beni immateriali “4.0”

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Viene prorogato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innova-zione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

In particolare:

  • il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d’imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;
  • il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d’imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d’imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;


Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produ-zione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecolo-gica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:

  • per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;
  • per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;
  • per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.

Viene esteso anche ai bilanci relativi all’esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all’art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e im-materiali nei bilanci relativi all’esercizio 2020.

La sospensione si applica, nell’esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento.

La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammorta-mento.

Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.

Si tratta dell’estensione di un’agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021.

Agevolazioni edilizie

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR (ossia la manutenzione ordinaria e quella straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo), nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 la detrazione Irpef al 50%, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2021. Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:

  • 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022;
  • 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.

Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-bis ss. dell’art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 – 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-quater1 dell’art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus.

Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, la riformu-lazione del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:

  • al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:
    • da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);
    • da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”);
    • da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
  • al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
  • al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.


Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in particolare:

  • nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 dell’art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale;
  • nell’introduzione, nel co. 13-bis dell’art. 119, di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute;
  • nella specificazione, sempre nel co. 13-bis dell’art. 119, che i prezzari individuati dal DM 6.8.2020 “Requisiti” (ossia i prezzari regionali e i prezzari DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il superbonus o il “semplice” sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il bonus facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (age-volate con la detrazione IRPEF 50%).

di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell’anno 2022, ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.

Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:

  • proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;
  • amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinen-ziali);
  • generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;
  • comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attesta-zione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

Finanziamenti per le imprese

È prorogata al 30.6.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente al-cuni ridimensionamenti:

    • dall’1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);
      la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall’1.1.2022, all’80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall’1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).


Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l’operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020).

Tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:

  • l’importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;
  • la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l’ammissibi-lità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);
  • le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura mas-sima del 60% dell’importo dell’operazione finanziaria, anziché dell’80%.


Viene prorogata al 30.6.2022 l’operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020).

Principali novità in materia di lavoro e previdenza

  • Lavoratori di Aziende in crisi: esonero contributivo del 100% per 36 mesi (48 mesi per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) e nel limite di 6000 euro annui per i datori che nel biennio 2021-2022 assumono a tempo indeterminato lavoratori da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.
  • Apprendistato: sgravio contributivo del 100% per i contratti di apprendistato di I livello stipulati nel 2022 da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.
  • Cooperative di lavoro: esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori per un massimo di 24 mesi alle società cooperative che si costituiscono dal 2022 ad opera dei lavoratori (c.d. operazione di workers buyout). L’esonero spetta nel limite annuo di 6.000 euro, con esclusione dei premi e contributi INAIL.
  • Lavoratori in cassa integrazione: al datore di lavoro che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore e per un massimo di 12 mesi, un contributo mensile pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato e non fruito che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il contributo spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Per l’anno 2022, per i lavoratori con una retribuzione mensile imponibile non superiore a euro 2.692 è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali a loro carico di 0,8 punti percentuali.

Per l’anno 2022 è riconosciuto alle lavoratrici madri dipendenti del settore privato un esonero contributivo del 50% della contribuzione a proprio carico per un anno dalla data del rientro dopo il congedo obbligatorio di maternità.

La Legge di bilancio 2022 riforma il sistema degli ammortizzatori sociali. Di seguito alcune delle disposizioni introdotte:

  • Estensione dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori a domicilio, a tutti i contratti di apprendistato e ai dipendenti con anzianità minima di servizio di 30 giorni;
  • Inclusione nel computo dei dipendenti – ai fini della determinazione delle soglie dimensionali per il riconosci-mento delle diverse tipologie di trattamento di integrazione salariale – dei dirigenti, dei lavoratori a domicilio e degli apprendisti, che svolgono la prestazione lavorativa sia all’interno che all’esterno dell’azienda;
  • Unico massimale di trattamento d’integrazione, pari a 1.199,72 euro;
  • Eliminazione del divieto assoluto di lavoro durante la percezione della cassa integrazione: il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, che svolga – nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro- attività di lavoro subordinato di durata superiore ai 6 mesi nonché attività di lavoro autonomo non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate. Qualora poi, il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore alle 6 mensilità, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro;
  • Obbligo per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione;
  • Estensione per la CIGS, degli obblighi contributivi a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, indipen-dentemente dal settore di appartenenza.

Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti viene prevista la possibilità di concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, pari a un massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili, da realizzarsi mediante accordo collettivo (accordo di transizione).

Per il 2022 e 2023 è prevista una CIGS speciale della durata massima di 12 mesi per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

Viene prevista in favore delle imprese non coperte dalla CIGO la concessione di un assegno di integrazione salariale di tipo ordinario tramite il Fondo di integrazione salariale (FIS).

Viene prevista la possibilità di proroga fino a 12 mesi del contratto di solidarietà. La Legge fissa, inoltre, nuovi limiti per la riduzione oraria nei contratti di solidarietà difensivi: la riduzione media oraria può raggiungere l’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori e per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione massima dell’orario di lavoro non può superare il 90%.

Ulteriori disposizioni

I datori di lavoro con almeno 250 dipendenti che intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, sono tenuti:

  • almeno 90 giorni prima dell’avvio della procedura di recesso collettivo a darne comunicazione per iscritto alle RSA o RSU nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
  • a predisporre entro 60 giorni dalla comunicazione un piano per limitare le ricadute occupazionali ed econo-miche e a presentarlo ai soggetti sopra indicati.

Il mancato rispetto della procedura comporta la nullità del licenziamento

Prorogato per il 2022 e il 2023 il contratto di espansione che viene esteso a tutte le imprese con più di 50 dipendenti.

Il versamento regolare dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali viene qualificato come condizione per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Possibilità di assumere con apprendistato professionalizzante senza limiti di età i lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale.

Dal 2022 entra a regime il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni. Dal 2022 il padre potrà astenersi per un ulteriore giorno in sostituzione della madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

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